Art. 10.
(Parti).

      1. Sono parti interessate nel processo tributario, oltre al ricorrente, che è esclusivamente colui che risulti destinatario e notificatario di uno degli atti indicati tassativamente nell'articolo 19, l'ufficio dell'agenzia fiscale, l'ente previdenziale, l'ente locale o regionale o l'agente della riscossione, che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio è il centro operativo di Pescara e di Venezia, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate al quale spettano le attribuzioni nel rapporto controverso, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2.
      2. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non può essere parte nel

 

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processo tributario, in quanto semplice mandataria dell'Amministrazione finanziaria.
      3. Il notaio, in quanto responsabile d'imposta, non può essere parte del processo relativo al rimborso delle somme corrisposte in eccedenza.
      4. La carenza di legittimazione attiva o passiva è un difetto del processo, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.